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Le eventuali disponibilita' risultanti sulla somma di L 54.500000 di cui all'art. 1, potranno, dopo la esecuzione dei lavori enumerati nella tabella annessa, essere impiegate per il graduale collegamento, ai capiluoghi di circondario, dei capiluoghi di mandamento o di localita' di pari importanza.
Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
