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Il Governo potra' far collocare nei cavi telefonici anche conduttori speciali per l'uso del telegrafo, nei limiti delle somme stanziate con la presente legge, per assicurare in ogni circostanza la comunicazione telegrafica diretta fra la capitale e il capoluogo di regione.

Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;253~art6 · fonte del testo

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