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[1]E' data facolta' al Governo, sentito il Consiglio di amministrazione dei telefoni, di stabilire l'ordine di costruzione delle linee previste nella seconda parte dell'annessa tabella, tenendo conto, oltreche' del piano fondamentale a cui si informano i collegamenti progettati, della maggiore o minore urgenza che le indicazioni del traffico assegneranno per ciascuno di essi, e della convenienza altresi' di aggruppare i lavori in guisa che ne sia possibile, con economia di spesa, la esecuzione contemporanea.
[2]Il Governo potra' anticipare la costruzione delle linee comprese nell'annessa tabella, qualora gli interessati alla costruzione anticipino le somme occorrenti, da rimborsarsi senza interessi nel triennio successivo all'esercizio finanziario nel quale la costruzione, secondo l'ordine prestabilito dei lavori, avrebbe avuto luogo.
Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
