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[1]Ciascuna delle anticipazioni di cui all'art. 2 sara' estinguibile in 35 annualita' eguali, posticipate, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4%, e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno, a cominciare rispettivamente dal 1916 ed anni seguenti.

[2]Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalla data di ciascun mandato sino al giorno in cui comincia a decorrere la rispettiva annualita', sara' corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del 4%.

Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;253~art3 · fonte del testo

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