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[1]Gli esami di compimento del corso elementare inferiore saranno tenuti nelle scuole comunali ovvero nella nave-asilo, con l'intervento in quest'ultimo caso di un commissario nominato dal R. provveditore agli studi.
[2]Nelle singole classi del corso complementare si svolgeranno anche i programmi stabiliti dal Codice per la marina mercantile, per le abilitazioni rilasciate attualmente dalle RR. capitanerie di porto. I relativi esami saranno tenuti con l'intervento delle autorita' designate dal detto Codice, e con l'osservanza delle norme relative; e gli attestati conseguiti avranno effetto legale.
Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 1 agosto 1919
