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I Consigli di amministrazione dei due enti concessionari nomineranno, ciascuno nel proprio seno, una speciale Giunta di vigilanza scolastica, della quale faranno parte come membri di diritto il comandante in capo del dipartimento marittimo od un ufficiale superiore designato dal comandante stesso, il capitano di porto, il R. provveditore agli studi ed il preside del R. Istituto nautico rispettivamente di Napoli e di Venezia, ed i rappresentanti dei comuni di Napoli e di Venezia, se concorreranno al mantenimento dei rispettivi enti.
Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 1 agosto 1919
