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Sara' obbligo dei due enti amministrativi, ai quali vengono cedute la nave Caracciolo in Napoli e la nave Scilla in Venezia, di provvedere a proprie spese al funzionamento in ciascuna di tali navi-asilo, di un corso di studi costituito:
- a)di una scuola elementare completa (4 classi elementari e 2 di scuola popolare);
- b)di uno o due anni di studi complementari, di insegnamento professionale marittimo.
Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 1 agosto 1919
