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[1]Le due navi Caracciolo e Scilla ritorneranno di proprieta' dello Stato:

[2]1° qualora gli enti cui le navi sono concesse non fossero piu' in grado di assicurare il funzionamento dei relativi asili;

[3]2° nel caso in cui l'una o l'altra delle due navi non fosse piu' in condizione da servire all'uso al quale e' destinata dalla presente legge, e non se ne rendesse possibile la vendita a beneficio del funzionamento dell'asilo su altra nave.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 13 luglio 1911.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Giolitti - Leonardi-Cattolica - Credaro - Tedesco.

[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 1 agosto 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;724~art11 · fonte del testo

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