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[1]E' data facolta' al Governo di affidare alla ditta prescelta per gli impianti anche la costruzione degli edifici nei quali gli impianti stessi debbono essere installati.
[2]Tale provvedimento e' da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentiti il Consiglio di amministrazione dei telefoni, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 20 marzo 1913.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Calissano - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 8 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
