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[1]Ciascuna delle anticipazioni di cui all'art. 2 sara' estinguibile in 25 annualita' posticipate comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4% e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno a cominciare rispettivamente dal 1915 e anni seguenti.
[2]Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalla data di ogni mandato e fino al giorno da cui comincia a decorrere la rispettiva annualita' sara' corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del 4%.
Testo in vigore dal 8 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
