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Per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti alle forniture di cui al precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per la somma complessiva di L. 70.000.000, in ragione di 4.000.000 per l'esercizio 1913-914; di 5.000.000 per l'esercizio 1914-915; di 6.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1915-916 al 1923-924 e di 7.000.000 per l'esercizio 1924-925.
Testo in vigore dal 8 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
