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[1]Il ministro della guerra e' autorizzato a provvedere alla esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 agosto 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Bonomi - Gasparotto - Da Nava.
[6]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Testo in vigore dal 20 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
