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Tutti i protocolli, i registri, ed altri atti riguardanti le iscrizioni e trascrizioni relative a beni situati nei mandamenti e frazioni indicati nell'articolo precedente, i quali per gli articoli 2 e 11 della citata legge si trovano presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona, saranno trasferiti presso l'ufficio delle ipoteche in Mantova.
Testo in vigore dal 4 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
