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[1]Quando pel fatto della mobilizzazione di tutto o di parte dell'Esercito emani dal Ministro della Guerra l'ordine di provvedere cavalli e muli per l'Esercito, in ogni Comune la Giunta municipale, mediante estrazione a sorte, designa quali di essi quadrupedi dovranno essere presentati per la scelta, ed impartisce gli ordini opportuni ai rispettivi amministrati che li possiedono.

[2]Non possono essere compresi in questa assegnazione: cavalli in uso della Casa e Corte di S. M. il Re e dei Reali Principi; i cavalli degli Ufficiali nel numero attribuito dalla Legge al loro grado o carica; un cavallo per ogni Medico condotto di campagna; i cavalli dei Depositi di allevamento per l'Esercito, e gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati; le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1873 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-10-01;1593~art7 · fonte del testo

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