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[1]I Comuni possono ricorrere in appello al Prefetto della Provincia per il contingente di cavalli e muli ad essi imposto, e la Deputazione provinciale, constatato il valore della fatta instanza, ne terra' calcolo nel riparto dell'anno successivo.
[2]Al riparto dell'anno in corso non puo' essere fatta veruna modificazione, salvo sia dimostrata l'assoluta impossibilita' di fornire il contingente di quadrupedi ingiunto.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1873 al 16 dicembre 2009
