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[1]Il Ministro della Guerra potra' ordinare, quando lo stimi opportuno, la rivista dei cavalli e muli, per stabilire quali sieno atti al servizio militare. In tal caso i Sindaci devono, mediante precetto personale, ingiungere ai proprietari di cavalli e muli di presentarli nel luogo e tempo stabiliti dall'ordine di revisione.
[2]Al proprietario che in tale occasione non ottemperasse all'avuto precetto, senza giustificato motivo, sara' inflitta un'ammenda di lire 50 a benefizio della Cassa dello Stato. 1
[3]Ogni quadrupede non presentato sara' considerato come atto al servizio militare nel determinare il contingente del rispettivo Comune.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875
1Il Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono condonate le pene, incorse e non pagate, a coloro che contravvennero al disposto dell'art. 5 della legge 1° ottobre 1873, n. 1593 (serie 2ª)".
Testo in vigore dal 19 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
