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[1]Oltre ai cavalli e muli atti al servizio militare, e' fatta facolta' al Governo, in caso di mobilizzazione di tutto o parte dell'Esercito, di requisire per espropriazione, in qualsiasi Provincia del Regno, altre bestie da soma o da tiro, mediante pagamento a prezzo di stima.
[2]Tale requisizione sara' ordinata con Regio Decreto.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1873 al 16 dicembre 2009
