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[1]Per la stima dei quadrupedi sono aggiunti a ciascuna Commissione di scelta tre periti, nominati, due dalla Deputazione provinciale e uno dal Prefetto o Sotto-Prefetto.
[2]La stima deve essere fatta, avuto riguardo al valore normale dei quadrupedi, senza tener conto dell'accrescimento di prezzo dipendente dalla mobilizzazione, e senza sorpassare il prezzo massimo indicato nel manifesto di requisizione. Questo prezzo massimo sara' ragguagliato al doppio del prezzo medio pagato l'anno precedente per la rimonta ordinaria dell'Esercito, escludendo dalla media i cavalli comperati per rifornire i Depositi di allevamento.
[3]Ciascun proprietario avra' pero' diritto di presentare altro cavallo in sostituzione del proprio, purche' esso sia riconosciuto atto al servizio dell'Esercito.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1873 al 16 dicembre 2009
