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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato al 30 giugno 1888, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 45 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª).
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1887.
[9]UMBERTO.
[10]Grimaldi.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 30 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
