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[1]Con Regio decreto sara' determinato quali somme, fra le stanziate nel bilancio del Ministero della Marina, dovranno essere trasportate e ripartite in nuovi capitoli aggiunti al bilancio del Ministero dell'Interno, per la retribuzione del personale direttivo, sanitario e di custodia dei lazzaretti, per la manutenzione dei fabbricati di detti stabilimenti, per il mantenimento delle persone in contumacia e per tutte le altre varie spese inerenti allo stesso servizio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 luglio 1887.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi. Brin.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 5 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
