Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Comitato nazionale:
[2]1° decide sui ricorsi di cui al secondo comma dell'art. 5;
[3]2° amministra il fondo a favore degli orfani e ne delibera la distribuzione fra i Comitati provinciali. Per quei fini che non siano raggiungibili se non mediante le rappresentanze centrali degli Istituti nazionali il sussidio viene dato dal Comitato nazionale alle rappresentanze stesse. Le deliberazioni di cui nel presente numero diventano definitive in seguito alla approvazione del ministro dell'interno;
[4]3° controlla i bilanci dei Comitati provinciali;
[5]4° da' parere intorno alla erezione in ente morale di tutti gli enti che si costituissero per tutela o patronato degli orfani di guerra e intorno ai loro statuti, sulle controversie che possono nascere circa l'applicazione dell'articolo 30, sul regolamento da emanarsi ai sensi degli articoli 14, 17, 39, 42 e 44 e sulle altre questioni che gli fossero sottoposte dal ministro;
[6]5° esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.
[7]Al Comitato nazionale degli orfani sara' data regolare comunicazione di tutte le ispezioni, che periodicamente saranno eseguite intorno all'andamento di tutti gli enti che si occupano della tutela degli orfani, e potra' il Comitato stesso richiedere al ministro che si compiano ispezioni straordinarie, da eseguirsi anche direttamente dai membri del Comitato stesso.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
