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[1]Il ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale, indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali istituiti con la presente legge e veglia per la esatta osservanza delle disposizioni della legge stessa.
[2]Il Ministero dell'interno riferira' ogni anno al Parlamento, con speciale relazione, sul modo come funziona il servizio degli orfani di guerra.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
