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[1]Il Governo del Re, nell'emanare il regolamento per la esecuzione della presente legge, e' autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a stabilire:

[2]i casi nei quali l'assistenza puo' essere accordata a coloro che in dipendenza della guerra hanno perduta la persona che ne era il necessario e principale sostegno;

[3]le norme pel funzionamento del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni comunali di vigilanza, e di quelle per i ricorsi;

[4]le norme per il servizio d'ispezione;

[5]le norme per la riscossione dei redditi di cui all'art. 33;

[6]gli obblighi per l'ufficiale dello stato civile, per i tutori e per le altre persone di cui all'art. 252 del Codice civile di denunziare la esistenza degli orfani di guerra, nonche' di riferire sulla loro educazione, e le penalita' in caso d'inadempimento da contenersi nei limiti indicati nell'art. 404 del Codice stesso.

[7]le disposizioni per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero.

[8]Ordiniamo che la presento, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data al Comando supremo, addi' 18 luglio 1917.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Boselli - Orlando - Sonnino - Colosimo Sacchi - Meda - Carcano - Giardino - Del Bono - Dallolio - Ruffini - Bonomi - Riccardo Bianchi - Raineri - De Nava - Fera - Leonardo Bianchi - Bissolati - Comandini - Scialoia - Arlotta.

[12]Visto, II guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art44 · fonte del testo

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