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[1]Le disposizioni della presento legge sono estese ai figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate per servizio di guerra o, comunque, per un fatto di guerra, purche' concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso.
[2]Il regolamento di cui all'articolo 44 ne stabilisce le modalita'.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
