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[1]Finche' non sia altrimenti disposto, nelle assunzioni a pubblic impieghi, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituira' titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
[2]Tale condizione costituira' altresi' titolo di precedenza, a parita' di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.
[3]La preferenza e la precedenza indicate nei due primi comma prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
