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[1]Presso il Ministero dell'interno e' costituito un fondo a favore degli orfani di guerra.
[2]Contribuiscono a formare detto fondo:
- a)gli stanziamenti che saranno inscritti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno;
- b)le somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;
- c)le somme destinate ad enti aventi il medesimo scopo, che non abbiano potuto funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sara' ordinata con decreto del ministro dell'interno sentito il Comitato nazionale;
- d)i proventi di cui all'art. 35.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 9 febbraio 1923
