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[1]L'assistenza e' estesa ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:
[2]quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;
[3]quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;
[4]quando la paternita' o maternita' dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.
[5]L'accertamento della paternita' o maternita' sara' fatto dal giudice delle tutele, di cui all'art. 17, in via riservata, al solo effetto della presente legge e dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale in data 12 novembre 1916, n. 598.
[6]L'assistenza e' dovuta anche nei casi previsti dall'art. 180 del Codice civile, quando pero' si verifichi una delle ipotesi indicate dall'art. 193 del Codice stesso ed il figlio gia' riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 15 novembre 1917
