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Colui che domanda il passaporto deve unire agli atti un certificato del sindaco del suo domicilio che attesti che non ha in consegna orfani minorenni, oppure la dichiarazione del Comitato provinciale che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani minorenni che rimangono nel Regno.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
