Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Comitato provinciale ha facolta' di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci, per una delle cause indicate negli articoli 268 (nn. 2 e 3) e 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'articolo 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.
[2]Puo' provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'art. 257 del Codice civile quando cio' sia richiesto nell'interesse morale o materiale del minore od interdetto.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
