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Se non si puo' costituire il consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneita' di parenti od affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore o se il coniglio non funziona, il Comitato provinciale potra' incaricare della tutela gli Istituti nazionali od alcuno degli enti da questi dipendenti.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
