Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chi esercita la patria potesta' o la tutela puo' richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad uno degli istituti nazionali od enti da questi dipendenti, ovvero collocato in una delle pubbliche Istituzioni di cui nell'articolo 30.

[2]Le persone suddette possono sempre fare istanza che l'orfano sia ad esse restituito.

[3]Il giudice delle tutele decide sulle domande, avuto riguardo all'interesse del minorenne.

Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art20 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari