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[1]Chi esercita la patria potesta' o la tutela puo' richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad uno degli istituti nazionali od enti da questi dipendenti, ovvero collocato in una delle pubbliche Istituzioni di cui nell'articolo 30.
[2]Le persone suddette possono sempre fare istanza che l'orfano sia ad esse restituito.
[3]Il giudice delle tutele decide sulle domande, avuto riguardo all'interesse del minorenne.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
