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[1]E' considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitante la patria potesta' o la tutela legale, sia morto in dipendenza dello stato di guerra.
[2]L'assistenza e' accordata:
- a)ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;
- b)agli interdetti per infermita' di mente.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
