Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'assistenza da prestarsi agli orfani, deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria potesta' o presso il tutore.
[2]Il Comitato provinciale deve curare specialmente, in attesa della liquidazione della pensione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
