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[1]I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carita', i direttori di scuole e i patronati scolastici sono obbligati a fornire al Comitato provinciale, in conformita' alle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno, informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:
- a)se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;
- b)se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e la integrita' fisica e morale dell'orfano;
- c)se la madre o il tutore, per riprovevole condotta o per altro motivo, influiscano dannosamente sulla educazione dell'orfano.
[2]Debbono altresi' informare il Comitato provinciale di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di questo possa essere necessario.
[3]I prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti d'urgenze per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale ed al giudice delle tutele.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
