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[1]I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carita', i direttori di scuole e i patronati scolastici sono obbligati a fornire al Comitato provinciale, in conformita' alle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno, informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

  • a)se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;
  • b)se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e la integrita' fisica e morale dell'orfano;
  • c)se la madre o il tutore, per riprovevole condotta o per altro motivo, influiscano dannosamente sulla educazione dell'orfano.

[2]Debbono altresi' informare il Comitato provinciale di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di questo possa essere necessario.

[3]I prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti d'urgenze per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale ed al giudice delle tutele.

Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art15 · fonte del testo

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