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[1]Il Comitato provinciale ha capacita' di acquistare e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del proprio fine.

[2]Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni disposti a favore del Comitato provinciale o delle istituzioni aventi per iscopo l'assistenza degli orfani, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

[3]Il Comitato provinciale non e' soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza.

[4]Sono pero' estese ad esso tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonche' quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462. Esso e' inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art10 · fonte del testo

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