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[1]E' data inoltre facolta' al Governo:
- a)Di riscuotere per intero od anche in parte, durante il 1866, le imposte comprese nei progetti di Legge gia' votati nell'uno, o nell'altro ramo dal Parlamento, e di applicare le disposizioni in esse contenute (allegati A - B);
- b)Di pubblicare, ed eseguire come Legge le disposizioni gia' votate dalla Camera elettiva sulle Corporazioni religiose, e sull'asse ecclesiastico (allegato C);
- c)Di provvedere con Decreti Reali a riforme dell'ordinamento interno dei Ministeri, degli Uffici immediatamente dipendenti e delle attribuzioni loro, e degli Ufficiali che li compongono salva l'approvazione del Parlamento;
- d)Di provvedere con Decreti Reali al modo di impedire la interruzione dei lavori di costruzione e dello esercizio delle ferrovie, nonche' la interruzione della costruzione di altre opere pubbliche principali; purche' non ne derivi maggiore onere alla finanza dello Stato, e non si apporti alcun mutamento alle basi fondamentali dei contratti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dat. a Firenze addi' 28 giugno 1866.
[4]EUGENIO DI SAVOJA
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.
[6]Ricasoli.
Testo in vigore dal 28 giugno 1866 al 16 dicembre 2009
