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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le concessioni ferroviarie dell'art. 2 della legge 23 giugno 1910, n. 343, sono estese a tutto il mese di dicembre 1911.
[7]Per eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 1911, delle concessioni ferroviarie prevedute dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1908, n. 751, e' data facolta' al Governo di provvedervi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Sacchi.
[12]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 2 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
