Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La presente legge andra' in vigore dal 1° gennaio Il termine di cui al capoverso dell'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per chiedere il riconoscimento del servizio non superiore ai 15 anni prestati anteriormente al 1° gennaio 1908, dagli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e' fissato in anni due a partire dalla data del decreto reale previsto nel precedente art. 6.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 maggio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 4 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
