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[1]E' data facolta' al Governo del Re di applicare il disposto del penultimo capoverso dell'art. 1 della legge 6 marzo 1904, n. 88, e di stabilire con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore di pubblica assistenza e beneficenza, le disposizioni modificative, per rendere applicabili agli enti ed agli impiegati di cui agli articoli precedenti la detta legge ed il relativo regolamento.

[2]Agli obblighi ed alle responsabilita' sanciti dall'art. 10 della legge, sono soggetti, per la riscossione dei contributi a carico degli enti e degli impiegati predetti, i ricevitori provinciali e gli esattori comunali ed i tesorieri o cassieri delle istituzioni pubbliche di beneficenza, anche se nominati anteriormente all'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 4 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-05-19;270~art6 · fonte del testo

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