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[1]Quando le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza si valgano di insegnanti elementari, medici, segretari ed impiegati comunali e di altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione, sono esonerate da ogni contributo.
[2]I funzionari anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualita' di impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente.
Testo in vigore dal 4 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
