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[1]Quando le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza si valgano di insegnanti elementari, medici, segretari ed impiegati comunali e di altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione, sono esonerate da ogni contributo.

[2]I funzionari anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualita' di impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente.

Testo in vigore dal 4 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-05-19;270~art5 · fonte del testo

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