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[1]Le istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dall'art. 3 non possono assumere l'onere di alcun contributo, se non sono autorizzate dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.
[2]Tale autorizzazione e' pure necessaria nel caso in cui, ai termini dell'ultima parte del primo capoverso dell'art. 2 della legge predetta, la iscrizione alla Cassa e' facoltativa, qualunque sia l'ammontare della rendita delle istituzioni predette.
Testo in vigore dal 4 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
