Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Agli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alle istituzioni stesse sono pure estese le disposizioni della stessa legge, salve le modificazioni approvate coi seguenti articoli 3, 4 e 5.
Testo in vigore dal 4 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
