Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908, gia' prorogata con le leggi 26 dicembre 1909 e 13 luglio 1910, numeri 791 e 466, e' prorogata fino al 30 giugno 1911.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Luzzatti - Sacchi - Spingardi - Facta - Fani - Leonardi-Cattolica - Ciuffelli - Tedesco - Credaro - Di San Giuliano - Raineri.
[11]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
