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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine, di cui all'art. 1° della legge 21 luglio 1910, n. 580, per la concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata, e' prorogato dal 31 dicembre 1910 a tutto febbraio 1911.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Sacchi - Tedesco.
[11]Visto, il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
