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[1]Nel mese di luglio 1905 sara' determinato l'ammontare dei biglietti da L. 25 non ritirati dalla circolazione a tutto il 30 giugno precedente, e, in base a siffatta determinazione, il Ministero del tesoro versera' alla Cassa depositi e prestiti una somma corrispondente alla meta' del valore dei biglietti stessi, affinche' sia investita in titoli di Stato, assegnandone i frutti a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai.
[2]Nel mese di gennaio dell'anno 1907 e del 1908 sara' determinato il valore dei biglietti da L. 25 cambiati dal tesoro a tutto il mese di dicembre precedente; o prendendo per baso la meta' di questo valore, sara' corrispondentemente ridotta la somma rinvestita a benefizio della Cassa nazionale in titoli di Stato, in modo da riversarne il prezzo al tesoro per risarcirlo della meta' della spesa sostenuta dal 1° luglio 1905 in poi por il cambio dei dotti biglietti.
Testo in vigore dal 1 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
