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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni perpetue, gia' prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 597, 30 dicembre 1906, n. 644, 22 dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908, n. 717 e 23 dicembre 1909, n. 779, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1911.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Fani.
[11]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
