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[1]I beni immobili, gia' passati al Demanio per effetto della Legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtu' della presente Legge, saranno amministrati ed alienati dall'Amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni Provincia del Regno, e mediante l'osservazione delle prescrizioni infra espresse.
[2]La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti e alienazioni; sulla divisione in lotti e sopra ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le alienazioni. Il Direttore demaniale avra' l'amministrazione di fatto e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale.
Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009
