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[1]I patroni laicali dei benefizi di cui all'articolo 1° potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel termine di un anno dalla promulgazione della presente Legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, si' e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile. 1
[2]Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla meta' il 30 per cento di cui sopra, il patrono laicale dovra' inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla meta' dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio.
[3]Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente Legge saranno tra essi divisi.
[4]I beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al numero 5 dell'articolo 1°, delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto, di cui al numero 6, s'intenderanno, per effetto della presente Legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, si' e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 agosto 1868, n. 4585
1La L. 23 agosto 1868, n. 4585, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di un anno stabiliti rispettivamente nell'articolo 1, n. 6, e nell'articolo 5 della Legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico 15 agosto 1867, n. 3848, sono prorogati a tutto il giorno 15 agosto 1869".
Testo in vigore dal 15 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
