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[1]Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non piu' riconosciuti a termini dell'articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali, che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal di' della pubblicazione di questa Legge, dai patroni se trattisi di benefizi o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal fondo del culto, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purche' continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti.

[2]L'assegnamento anzidetto non potra' mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo, e cessera' se l'investito venga provveduto di un altro beneficio, o si verifichi qualunque altra causa di decadenza.

[3]Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell'ente ecclesiastico soppresso, continuera' ad usarne.

Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-08-15;3848~art3 · fonte del testo

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