Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6,000, gli attuali investiti riceveranno dal fondo del culto una somma annuale che compia le 6,000 lire.
Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009
